Come delimitare un orto

2022-07-01 19:07:22 By : Ms. Alma Huang

Confini: come recintare una proprietà privata, un piccolo orticello o altri terreni ad uso agricolo.

Porre dei limiti ai confini della proprietà privata è uno dei diritti del titolare che, tuttavia, in tale azione, non può né sconfinare sul terreno altrui né utilizzare strumenti di dissuasione che possono comportare lesioni per i terzi. In questa breve guida analizzeremo come delimitare un orto rispettando le regole che la legge impone. Regole anche di carattere urbanistico: a volte, infatti, per determinate recinzioni, è necessario chiedere il permesso di costruire. Ma procediamo con ordine.

Come avremo modo di vedere più diffusamente qui di seguito, si può delimitare un orto con un cancello, una staccionata, una palizzata in legno o in altro materiale. I pali possono essere congiunti anche da filo spinato. È necessario che i segni di delimitazione siano posizionati sulla linea di confine o sul proprio terreno: non possono eccedere al di fuori di esso, neanche se si tratta di suolo pubblico e non di un confinante. 

Bisogna però tenere conto delle autorizzazioni amministrative e dei limiti della proprietà; non bisogna poi usare strumenti elettrici o materiali pericolosi, non almeno senza gli appositi cartelli di avviso per i terzi.

Vediamo ora se per le delimitazioni dei campi e degli orti è necessario presentare la pratica edilizia e ottenere ciò che un tempo si chiamava «licenza edilizia» (oggi permesso di costruire). La regola è che, laddove si tratti di opere di recinzione del terreno che, per natura e dimensioni, rientrano tra le manifestazioni del diritto di proprietà, aventi come unica finalità quella di escludere gli altri e individuare i confini del terreno, non è necessario il permesso di costruire. È il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio» [1].

Un muretto alto appena un metro e poco spesso non richiede il permesso di costruire del Comune [2]. Stesso discorso vale per la palizzata in legno.

Viceversa, il muro di cinta stabile, esteso e spesso non può quindi considerarsi una semplice pertinenza rispetto al terreno attorno alla quale sia stato realizzato. Per cui in tale caso è necessaria la licenza edilizia. 

Secondo la giurisprudenza, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni (quali recinzioni, muri di cinta e cancellate) devono essere considerate sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale. Per esse è sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia: devono cioè costituire manufatti di corpo ed altezza modesti [3].

Al contrario, il permesso di costruire è necessario nel caso in cui detta soglia risulta superata per via dell’importanza dimensionale dell’intervento.

Quindi, anche per un cancello è sufficiente la Scia; diventa invece necessario il permesso di costruire per un cancello di notevoli dimensioni, tale ad esempio da permettere l’agevole ingresso di grossi camion [4].

Con riferimento alla recinzione costruita in rete con aste metalliche, secondo il Tar di Salerno [5], non è necessario il permesso di costruire, trattandosi di un’opera precaria, di ridotto impatto sul territorio. Si tratta, infatti, di una manifestazione del diritto di proprietà, che comprende il diritto di escludere gli estranei e di chiudere il terreno, diritto previsto dal Codice civile e da tenere distinto dal diritto di edificazione (che, invece, richiede il permesso). Pertanto, tale opera non è sottoposta ad autorizzazioni né se ne può imporre la demolizione.

La realizzazione di una recinzione non richiede il rilascio del permesso di costruire solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale. Bisogna, quindi, fare sempre una verifica, caso per caso, delle concrete caratteristiche del manufatto [6]. 

Secondo la Cassazione [7], «la recinzione di un terreno con rete metallica e paletti in ferro su cordolo di cemento non ha alcuna incidenza negativa sul territorio, sicché deve essere esclusa la necessità della concessione edilizia».

Se vuoi porre un muro a delimitazione del tuo fondo deve rispettare la distanza di tre metri dal confine solo se ha un’altezza superiore a tre metri. Altrimenti può essere a ridosso del confine e anche sulla stessa linea che delimita le due proprietà. In tal caso, però, il muro entra in comunione tra i due titolari dei terreni per pari quote. Il “muro divisorio” può essere comune tra i proprietari dei due terreni limitrofi quando:

Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo o a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

Si può delimitare l’orto con filo spinato purché si rispettino le seguenti condizioni:

Seppure su un piano estetico è la soluzione meno piacevole, è possibile delimitare l’orto con una rete appoggiata su pali in legno o metallo. Non è necessaria per essa la licenza edilizia.

Sicuramente si può delimitare l’orto con una siepe ma bisogna rispettare le distanze dal confine.

La siepe che funge da muro di confine tra due proprietà si presume (salvo prova contraria) in comune tra i titolari dei relativi immobili. Questo significa che entrambi devono concorrere, al 50%, alle spese per la manutenzione, potatura, irrigazione, ecc.

Se però la siepe si trova all’interno di un recinto, essa appartiene al proprietario del terreno recintato ma va posizionata rispettando le seguenti distanze dal confine:

Tali regole sulle distanze non si applicano quando:

Ai confini dell’orto si possono apporre cartelli con la scritta «proprietà privata». La dimensione e la rappresentazione grafica sono libere se il cartello viene posizionato all’interno del terreno privato. Viceversa, se il cartello viene posto sul suolo pubblico (ad esempio, la strada comunale che dà all’ingresso del terreno) è necessario:

[1] Tar Piemonte, sez. I, 15 febbraio 2010, n. 950; Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2009, n. 8644

[3] Consiglio di Stato, sent. n. 10 del 4 gennaio 2016; Consiglio di Stato, sent. n. 3408 del 4 luglio 2014; Cass., sent. n. 52040 dell’11 novembre 2014.

[4] Tar Campania, sent. n. 3298 del 21 maggio 2018.

[5] Tar Salerno, (Campania) sent. n.1699/2019.

[7] Cass. pen., 22 marzo 1988, in Riv. pen., 1989, 33

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